Recentemente il portale del Diritto La Legge per Tutti dell'Avv. Angelo Greco ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino".
"...Come qualsiasi cittadino, anche un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, ottenere dati personali coperti da privacy, accedere a database riservati, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo..."
Ma andrebbe aggiunto che fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche delle sostanziali differenze. Vediamo le principali.
- L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, può raccogliere delle informazioni per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Mentre il normale cittadino, non avendo la licenza del Prefetto, può raccogliere solo delle informazioni su questioni personali che lo riguardano direttamente (vedi oltre).
- Le agenzie investigative sono assoggettate alle norme europee del GDPR (norme sul trattamento dei dati personali) che non di rado limitano la loro sfera di azione. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati altrui per motivi e usi privati (rif. 'household exclusion provision' art. 2 GDPR): questo consente maggiore libertà d'azione in alcune circostanze.
- L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (vedi ad es. es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.
- Le agenzie investigative dispongono di personale, mezzi, supporti organizzativi, esperienze e conoscenze in materia di indagini private che un normale cittadino di solito non ha.
Quindi che anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine? Si. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare leggendo certe pubblicazioni in internet, un normale cittadino può svolgere occasionalmente un'attività di osservazione o raccolta di informazioni per "motivi e usi personali", cioè su questioni personali che lo riguardano direttamente, senza bisogno della licenza prefettizia prevista per le agenzie investigative. Questo è lecito fino a quando tale attività non assume carattere professionale o imprenditoriale, quindi non viene svolta sistematicamente per conto di terzi e dietro pagamento di un compenso. Tutto ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 48264/2014, che ha escluso il reato di esercizio abusivo dell’attività di investigatore privato in un caso di pedinamento effettuato da un normale cittadino nei confronti della ex moglie (procedendo all'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste).
Spesso le esigenze di raccolta informazioni in ambito strettamente privato e personale vengono affrontate e gestite dai diretti interessati, quantomeno in una prima fase. Questo offre concreti vantaggi in termini di operatività, tempistiche, costi, disponibilità e riservatezza. Ma espone anche a concreti rischi dovuti ad errori operativi e strategici, all'emotività e alla violazione delle leggi.
Vediamo innanzitutto i principali controlli nascosti non ammessi dalla legge, sia per le agenzie investigative sia per i normali cittadini:
- Controlli nascosti all'interno di private dimore e uffici privati altrui.
- Violazione di domicilio altrui.
- Controlli nascosti su comunicazioni a distanza altrui. PC, server, reti, telefonini, tablet, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate, violazione account, ecc.
- Controlli che causano molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine. In questi casi non si può neppure parlare di controlli nascosti, perché evidentemente non si è agito in modo discreto e contenuto ma con atteggiamenti che la vittima ha ben notato e percepito come intimidatori, invasivi o fastidiosi oltre la soglia della comune tollerabilità. Sono situazioni che vanno attentamente evitate perché possono generare delle denunce per molestie (o stalking in casi gravi e reiterati).
- Accesso abusivo a dati coperti dalla privacy. Documenti riservati, database e sistemi informatici protetti, reti informatiche, archivi riservati, ecc.
Vediamo ora i principali controlli nascosti generalmente ammessi, sia per le agenzie investigative sia per i normali cittadini:
- Pedinamenti e appostamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono ammessi a patto di agire in modo discreto e contenuto, senza causare molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine. Se diventano molesti, possono diventare illeciti (vedi paragrafo precedente).
- Controlli con localizzatori GPS. Di norma sono equiparati ai pedinamenti, vedi sopra.
- Foto e videoregistrazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Anche queste sono ammesse a patto di agire in modo discreto e contenuto, senza causare molestie, paura o turbamento nella persona controllata e/o persone vicine. Se diventano moleste, possono diventare illecite. Va aggiunto che, se non si stanno indagando fatti con rilevanza penale (es. atti vandalici), in linea di principio generale le riprese devono essere effettuate da qualcuno che è fisicamente presente sul posto (cioè da qualcuno che riprende ciò che può anche vedere con i suoi occhi).
- Consultazioni di pubblici registri e banche dati pubbliche.
- Foto, registrazioni e videoregistrazioni fatte di nascosto all'interno della propria privata dimora o del proprio ufficio privato. Sono ammesse se si è fisicamente presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste, senza allontanarsi.
- Richieste di informazioni a persone informate sui fatti. In questi casi bisogna presentarsi all'interlocutore con la propria reale identità (non bisogna far credere di essere un'altra persona).
- Microspie nascoste all'interno degli autoveicoli. La Cassazione ha confermato recentemente che non sono reato, anche se ci si allontana dopo aver nascosto la microspia. Questo perché un autoveicolo non è un luogo di privata dimora. Resta comunque un controllo al limite estremo della legalità.
Ma è evidente che anche i controlli nascosti ammessi possono sconfinare nella privacy altrui. Quindi non è sufficiente svolgere dei controlli ammessi per essere in regola. Fermo restando che i controlli devono essere di tipo ammesso, per non violare la privacy della persona controllata le agenzie investigative e i normali cittadini devono rispettare anche i principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza". Vediamoli in sintesi.
- SCOPO E NECESSARIETA'
I controlli nascosti devono essere necessari per perseguire uno scopo lecito. Normalmente uno scopo lecito è rappresentato dalla necessità di far valere o difendere un diritto. Si pensi ad esempio ad un controllo GPS, quindi un controllo che generalmente è considerato ammesso. Ma se lo scopo del controllo è curiosare e interferire nella vita privata di una persona che rifiuta delle attenzioni sentimentali, è evidente che siamo di fronte ad uno scopo illecito e non necessario: di conseguenza il controllo diventa biasimevole e lesivo della privacy, aprendo la strada a conseguenze sanzionatorie e a richieste di risarcimento dei danni.
Ben diverso è un controllo GPS necessario per verificare concreti sospetti relativi all’uso di droghe da parte di figli minori, tradimenti di coppia, ludopatie o doppie vite familiari: in questi casi il controllo serve chiaramente a perseguire una finalità lecita (nello specifico la necessità di far valere o difendere diritti come la tutela della dignità, salute, famiglia, tenore di vita, patrimonio). Sono casi in cui normalmente non è ipotizzabile nessuna lesione della privacy, salvo evidenti abusi connessi a quanto riportato nel prossimo paragrafo "Proporzionalità e continenza".
- PROPORZIONALITA' E CONTINENZA
Terminiamo dicendo che le indagini private non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire le informazioni raccolte in tribunale (non è un obbligo ma una scelta che dipende da fatti e circostanze). In ogni caso non bisogna rendere pubbliche le informazioni raccolte (es. nei social o negli ambienti di lavoro) e bisogna gestirle con discrezione per non ledere la privacy e la reputazione delle persone interessate.
I riferimenti pubblicati in questa pagina sono generici. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato?
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie?
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato?
- Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato?
- Avv. d'Isa: il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto?
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto?
- La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora?
- Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente?
- Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica.
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