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Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?

Secondo il portale del Diritto La legge per tutti: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino". Un'altra conferma giunge dal noto studio legale Gobbi & Partners che così dichiara: 'Un investigatore privato può esercitare la professione entro gli stessi limiti che ha il privato cittadino'.

Così come un normale cittadino, anche un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo.

Quindi quali sono le differenze giuridiche fra un investigatore privato e un normale cittadino?

La principale differenza giuridica sta nel fatto che l'investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, è autorizzato a svolgere delle indagini per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. La professione dell'investigatore privato è ulteriormente disciplinata dal DM 269/2010 (emendato dal DM 56/2015).

Un'altra differenza giuridica è che l'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (General Data Protection Regulation) sul trattamento dei dati personali. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati personali altrui in ambito domestico o per uso personale (rif. 'household exclusion provision' art. 2 lett. C del GDPR). A patto che non divulghi pubblicamente dati e informazioni (es. sui social).

Un'ulteriore differenza giuridica è che l'eventuale reato commesso da un investigatore privato potrebbe essere soggetto alle aggravanti previste in alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.

Significa che anche un normale cittadino può svolgere un'indagine privata?

Si. Ad es. a volte i normali cittadini vogliono svolgere dei controlli saltuari senza dover contare ogni volta sulla disponibilità di terzi. Oppure vogliono evitare il rischio di un nulla di fatto dovuto ad una durata troppo breve del mandato d'indagine. In altri casi hanno dei budget di spesa incompatibili con le tariffe orarie delle agenzie investigative. 
Tuttavia è molto importante sapere che in Italia un normale cittadino può svolgere solo un'indagine 'nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona'. Cioè può indagare solo questioni che lo riguardano direttamente e solo su una persona chiaramente individuabile. Sono i cosidetti 'motivi e usi personali'. In pratica sono quasi sempre questioni familiari o confinate nella sfera personale. In questi casi non è necessaria la licenza del Prefetto perchè non sono indagini svolte in forma professionale, nè tantomeno per conto di terzi. A conferma c'è ad es. la sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un marito ha pedinato l'ex moglie per mesi ma è stato assolto con formula piena dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 C.P.) perchè il fatto non sussiste.

Un dubbio che a volte sorge quando si scopre di essere stati controllati di nascosto: è possibile denunciare un investigatore privato?

Il lavoro dell'investigatore privato è legale. Gli investigatori sanno entro quali limiti possono muoversi e non accettano incarichi che richiedono il superamento dei limiti legali. Non è possibile denunciare un investigatore privato che ha svolto correttamente il suo lavoro facendo dei controlli nascosti ammessi per raccogliere con discrezione le informazioni necessarie a perseguire uno scopo legittimo. Un investigatore privato può essere denunciato solo se ha infranto la legge.

Quali sono i controlli nascosti ammessi? Pedinamenti, appostamenti e osservazioni in luogo pubblico, verifiche in locali pubblici, accessi a pubblici registri, foto, registrazioni e videoregistrazioni nascoste in presenza di chi le effettua (sono ammesse in luoghi pubblici, nella propria privata dimora o nel proprio ufficio ma non nella privata dimora o nell'ufficio altrui), controlli di autoveicoli con localizzatori GPS (non sono considerati intercettazioni ma pedinamenti), richieste di informazioni a persone informate sui fatti (a patto di presentarsi con la propria reale identità). Tutto questo vale sia per gli investigatori privati che per i normali cittadini.

Molti controlli nascosti comportano inevitabilmente un'invasione nella sfera privata altrui. Ma come si bilanciano due diritti opposti come il diritto a indagare e il diritto alla privacy delle persone indagate? 

I controlli nascosti devono rispettare quattro principi generali: scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza.

Partiamo dal presupposto che le indagini private non devono necessariamente essere finalizzate ad esibire le prove raccolte in tribunale: questo non è un obbligo ma una scelta. In sintesi le indagini private devono essere strettamente necessarie per perseguire uno scopo legittimo (es. far valere o difendere un diritto). Non sono ammessi scopi illegittimi, futili, superflui o non chiaramente individuabili. I controlli nascosti devono essere limitati all'acquisizione delle informazioni minime necessarie per lo scopo dell'indagine. Quindi devono essere controlli contenuti e proporzionati allo scopo da perseguire, seguendo il principio generale che l'invasività nella privacy altrui deve essere il più possibile discreta e limitata. In pratica significa che, anche se lo scopo dell'indagine è legittimo, non è ammesso svolgere dei controlli smodatamente ampi, approfonditi, prolungati e invasivi. In particolare non è ammesso portare alla luce aspetti, dati, situazioni o persone che non c'entrano nulla con lo scopo dell'indagine (ovviamente quando si fanno dei controlli nascosti questo può capitare anche in modo casuale, ma se capita le informazioni non pertinenti o eccessive devono essere distrutte e devono restare segrete per non incorrere in ipotesi di violazione della privacy). Terminiamo questa sintesi ricordando che le informazioni ottenute mediante controlli nascosti non devono essere rese pubbliche (es. nelle chat, nei social, negli ambienti di lavoro, ecc.).

Tutto quanto sopra vale sia per gli investigatori privati che per i normali cittadini. Ma, come dichiarato anche dallo studio legale Gobbi & Partners in un'intervista a ForensicsNews, in Italia si assiste spesso al paradosso che i normali cittadini godono di più libertà d'azione rispetto agli investigatori privati.

Infine è importante ricordare che ci sono controlli nascosti non ammessi a prescindere, sia per i normali cittadini che per gli investigatori privati: ad es. all'interno di private dimore senza essere presenti sul posto (autoveicoli esclusi), nei sistemi informatici (PC, server, reti, telefonini, tablet, database protetti dalla privacy, ecc.) e nelle comunicazioni a distanza (chat, posta, messaggi, telefonate, ecc.). Rif. artt. 615bis e 617-623 CP. Inoltre non è ammesso svolgere dei controlli con atteggiamenti apertamente molesti, ostili, petulanti, insistenti, invadenti, minacciosi, ossessivi o persecutori: questo può portare a conseguenze sanzionatorie anche pesanti, ad es. lo stalking (art. 612bis) in casi gravi e reiterati. Normalmente le prove raccolte commettendo dei reati non sono utilizzabili in tribunale, non sono trascrivibili e devono restare segrete. Diversamente sarebbe come dichiarare di aver commesso un reato.

Fonti e approfondimenti
Pubblicazioni dove avvocati e studiosi del Diritto offrono chiarimenti sulle indagini private e sui principali metodi di controllo nascosto, fornendo risposte ai dubbi più comuni.

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