Partiamo da quanto pubblicato recentemente dal portale del Diritto La legge per tutti: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino."
In pratica un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre un investigatore privato può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo.
Quali sono le differenze giuridiche fra un investigatore privato e un normale cittadino?
La principale differenza giuridica sta nel fatto che l'investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, è autorizzato a svolgere delle indagini in forma professionale e per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. La professione dell'investigatore privato è ulteriormente disciplinata dal DM 269/2010.
Un'altra differenza giuridica è che l'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (General Data Protection Regulation) sul trattamento dei dati personali. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati personali altrui in ambito domestico o per uso personale (rif. 'household exclusion provision' art. 2 lett. C del GDPR). A patto che non divulghi pubblicamente dati e informazioni (es. sui social).
Un'ulteriore differenza giuridica è che l'eventuale reato commesso da un investigatore privato potrebbe essere soggetto alle aggravanti previste in alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.
Anche un normale cittadino può svolgere un'indagine privata?
Si. Ma, non avendo la licenza rilasciata dal Prefetto, un normale cittadino può svolgere solo un'indagine 'nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona'. Significa che può indagare solo su questioni che lo riguardano direttamente e solo su una persona chiaramente individuabile. Spesso si tratta di questioni familiari o personali. In questi casi non è necessaria la licenza del Prefetto perchè non sono indagini svolte in forma professionale, nè tantomeno per conto di terzi. A conferma c'è la sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un marito ha pedinato la sua ex moglie per mesi ma è stato assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 C.P.) perchè il fatto non sussiste.
Un dubbio che a volte sorge quando si scopre di essere stati controllati di nascosto: è possibile denunciare un investigatore privato?
Il lavoro dell'investigatore privato è legale e gli investigatori di solito sanno come muoversi. Non è possibile denunciare un investigatore privato che ha svolto con discrezione dei controlli nascosti per raccogliere le informazioni necessarie a perseguire uno scopo legittimo. E' possibile denunciare un investigatore privato solo se ha infranto la legge.
Quali sono i controlli nascosti ammessi? Pedinamenti, appostamenti e osservazioni in luogo pubblico, verifiche in locali pubblici, accessi a pubblici registri, foto, registrazioni e videoregistrazioni nascoste in presenza di chi le effettua (in questo caso sono ammesse anche nella propria privata dimora o nel proprio ufficio oltrechè in luoghi pubblici), controlli di autoveicoli con localizzatori GPS (non sono considerati intercettazioni ma pedinamenti), richieste di informazioni a persone informate sui fatti. I controlli nascosti devono essere necessari per perseguire uno scopo legittimo (es. far valere o difendere un diritto) e devono essere limitati all'acquisizione delle informazioni minime necessarie per tale scopo. Eventuali informazioni non pertinenti o eccessive devono essere distrutte e restare segrete. In linea di principio tutto questo vale sia per i controlli svolti da investigatori privati che per i controlli svolti da normali cittadini.
Ci sono anche controlli non ammessi a prescindere: ad es. all'interno di private dimore senza essere presenti sul posto (autoveicoli esclusi), nei sistemi informatici e negli strumenti per telecomunicare a distanza (PC e telefonini). Inoltre non è ammesso fare controlli con atteggiamenti apertamente molesti, invasivi, insistenti, intimidatori o persecutori. Tutto ciò può portare a conseguenze sanzionatorie (anche gravi come lo stalking) oltre al fatto che le informazioni raccolte non siano spendibili in tribunale.
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