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Cosa possono fare le agenzie investigative in Italia?

Partiamo da quanto pubblicato recentemente dal noto portale del Diritto La legge per tutti: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino."

In pratica un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre un investigatore privato può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo.

Questo fa sorgere una prima domanda: quali sono le differenze giuridiche fra un investigatore privato e un normale cittadino?

La principale differenza giuridica sta nel fatto che l'investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, è autorizzato a porsi sul mercato per svolgere delle indagini in forma professionale e per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. L'attività dell'investigatore privato è ulteriormente disciplinata dal DM 269/2010.

Un'altra differenza giuridica è che l'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (General Data Protection Regulation) sul trattamento dei dati personali. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati personali altrui in ambito domestico o comunque per uso personale (rif. 'household exclusion provision' art. 2 lett. C del GDPR). A patto che non divulghi pubblicamente dati e informazioni (es. sui social).

Un'ulteriore differenza giuridica è che l'eventuale reato commesso da un investigatore privato potrebbe essere soggetto alle aggravanti previste in alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.

Quindi anche un normale cittadino può svolgere un'indagine privata?

Si. Ma, non avendo la licenza rilasciata dal Prefetto, un normale cittadino può svolgere solo un'indagine 'nel suo particolare interesse e nei confronti di una singola persona'. Significa che può indagare solo su questioni che lo riguardano direttamente e solo su una persona chiaramente individuabile. Spesso si tratta di questioni familiari o personali dove vengono controllati coniugi, figli, conviventi, fidanzati, ecc. In questi casi non è necessaria la licenza del Prefetto perchè non sono indagini svolte in forma professionale, nè tantomeno per conto di terzi. A conferma c'è la sentenza 48264/2014 della Cassazione, dove un marito ha pedinato la sua ex moglie per mesi ma è stato assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione di investigatore privato (art. 348 C.P.) perchè il fatto non sussiste.

Un dubbio frequente quando si scopre di essere stati oggetto di indagini e controlli nascosti: è possibile denunciare un investigatore privato?

Il lavoro dell'investigatore privato è legale e gli investigatori di solito sanno entro quali limiti possono muoversi. Non è possibile denunciare un investigatore privato che ha raccolto con discrezione e con metodi legali delle informazioni necessarie a perseguire uno scopo lecito. E' possibile denunciare un investigatore privato solo se ha infranto la legge. 

Anche un normale cittadino che ha svolto un'indagine privata su una questione che lo riguarda direttamente può essere denunciato solo se ha infranto la legge. Tuttavia in molti casi si tratta di controlli piuttosto semplici, svolti con discrezione e con metodi legali per scopi leciti: ad es. brevi pedinamenti e appostamenti in luogo pubblico, verifiche in determinati locali pubblici e parcheggi vicini, fotografie in luogo pubblico, accessi a pubblici registri, registrazioni o videoregistrazioni con presenza fisica sul posto di chi le effettua, controlli di autoveicoli con localizzatori GPS (non sono considerati intercettazioni ma pedinamenti), richieste di informazioni a persone informate sui fatti. Si noti che anche i controlli audio nascosti all'interno di autoveicoli di fatto sono ammessi perchè la Cassazione ha recentemente ribadito che l'autoveicolo non è privata dimora. Ma quest'ultimo caso è ai confini della legalità perchè resta una lesione della riservatezza sebbene non punibile (dettagli...).

Ma ci sono anche controlli esplicitamente non ammessi come ad es. all'interno di private dimore, nei sistemi informatici o negli strumenti per telecomunicare a distanza (PC e telefonini). Inoltre la discrezione è fondamentale perchè non è mai ammesso fare controlli con atteggiamenti molesti, invasivi, pressanti, intimidatori o persecutori. Agire con queste modalità può portare a conseguenze sanzionatorie (in alcuni casi anche gravi come lo stalking) oltre al fatto che le informazioni raccolte non siano spendibili in tribunale.

Fonti e approfondimenti
Articoli dove avvocati e studi legali offrono chiarimenti sulle indagini private e sui principali metodi di controllo nascosto, fornendo risposte a dubbi e domande comuni.



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