Recentemente il portale del Diritto La Legge per Tutti dell'Avv. Angelo Greco ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che: "Un investigatore privato può compiere tutte quelle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino".
"...Come qualsiasi cittadino, anche un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, ottenere dati personali coperti da privacy, accedere a database riservati, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo..."
Questo è senz'altro vero. Ma va aggiunto che fra un investigatore privato e un normale cittadino ci sono anche delle differenze. Vediamo le principali.
- L'investigatore privato, grazie alla licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS, può raccogliere delle informazioni per conto di terzi dietro pagamento di un compenso. Mentre il normale cittadino, non avendo la licenza del Prefetto, può raccogliere solo delle informazioni su questioni personali che lo riguardano direttamente.
- L'investigatore privato è assoggettato alle norme europee GDPR (norme sul trattamento dei dati personali) che a volte limitano la sua sfera di azione. Mentre il normale cittadino non è assoggettato al GDPR quando acquisisce e tratta dati altrui per motivi e usi privati (rif. 'household exclusion provision' art. 2 GDPR): questo consente maggiore libertà d'azione in alcune circostanze. Fanno eccezione le regole sulla videosorveglianza, che derivano dal GDPR e riguardano in parte anche i normali cittadini.
- L'eventuale reato commesso da un investigatore privato è soggetto alle aggravanti previste da alcuni articoli del Codice Penale (vedi ad es. es. ultima parte art. 615bis). Queste aggravanti non riguardano il normale cittadino.
- L'investigatore privato dispone di supporti organizzativi, esperienze e conoscenze in materia di indagini che un normale cittadino di solito non ha.
Quindi che anche un normale cittadino può svolgere personalmente un'indagine? Si. Può svolgere occasionalmente un'attività di osservazione o raccolta di informazioni per "motivi e usi personali", cioè su questioni personali che lo riguardano direttamente, senza necessità della licenza prefettizia prevista per gli investigatori privati. Questo è lecito fino a quando tale attività non assume carattere professionale o imprenditoriale, cioè non viene svolta sistematicamente per conto di terzi e dietro pagamento di un compenso. Tutto ciò è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 48264/2014, che ha escluso il reato di esercizio abusivo dell’attività di investigatore privato in un caso di pedinamento effettuato da un normale cittadino nei confronti della ex moglie (procedendo all'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste).
Spesso le esigenze di raccolta delle informazioni vengono affrontate e gestite personalmente dai diretti interessati, quantomeno in una prima fase. Questo offre senz'altro dei concreti vantaggi in termini di operatività, tempistiche, costi, disponibilità e riservatezza. Ma volte espone anche a concreti rischi dovuti ad errori operativi e strategici, all'emotività e alla violazione delle leggi.
Vediamo innanzitutto i principali controlli nascosti non ammessi, sia per l'investigatore privato sia per il normale cittadino:
- Controlli nascosti all'interno di private dimore e uffici privati altrui.
- Violazione di domicilio altrui.
- Controlli nascosti su comunicazioni a distanza altrui. PC, server, reti, telefonini, tablet, flussi telematici, chat, posta, messaggistica, telefonate, ecc.
- Controlli che causano molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. In questi casi evidentemente non viene rispettata la regola numero uno dei controlli nascosti: la discrezione. Sono situazioni che a possono generare delle denunce per molestie (o stalking in casi gravi e reiterati).
- Accesso abusivo a dati coperti dalla privacy. Documenti riservati, database e sistemi informatici protetti, reti informatiche, archivi riservati, ecc.
Vediamo ora i principali controlli nascosti generalmente ammessi, sia per l'investigatore privato sia per il normale cittadino:
- Pedinamenti e appostamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono ammessi solo se si agisce in modo discreto e contenuto, senza causare molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. Se diventano invasivi o molesti, possono diventare illeciti.
- Controlli con localizzatori GPS. Sono equiparati ai pedinamenti, vedi sopra.
- Foto e videoregistrazioni fatte di nascosto in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sono ammesse solo se si agisce in modo discreto e contenuto, senza causare molestie o paura nella persona controllata e/o persone vicine. Se diventano invasive e moleste, possono diventare illecite. Inoltre, se non si stanno indagando fatti con una rilevanza penale (es. atti vandalici), in linea di principio generale le riprese dovrebbero sempre essere effettuate da qualcuno che è fisicamente presente sul posto (quindi da qualcuno che riprende ciò che può anche vedere con i suoi occhi).
- Consultazioni di pubblici registri e banche dati pubbliche.
- Foto, registrazioni e videoregistrazioni fatte di nascosto all'interno della propria privata dimora o del proprio ufficio privato. Sono ammesse solo se si è fisicamente presenti sul posto e si prende parte alle captazioni nascoste, senza allontanarsi.
- Richieste di informazioni a persone informate sui fatti. In questi casi bisogna presentarsi all'interlocutore con la propria reale identità. Non bisogna far credere di essere un'altra persona.
- Microspie nascoste all'interno degli autoveicoli. La Cassazione ha confermato recentemente che non sono reato, anche se ci si allontana dopo aver nascosto la microspia. Ma resta un controllo al limite della legalità.
Tuttavia è evidente che anche i controlli nascosti ammessi sconfinano nella privacy altrui. Quindi non è sufficiente svolgere dei controlli ammessi per essere in regola. Fermo restando che i controlli devono essere di tipo ammesso, per non violare la privacy della persona controllata bisogna rispettare anche i principi di "scopo, necessarietà, proporzionalità e continenza". Vediamoli in sintesi.
- SCOPO E NECESSARIETA'
I controlli nascosti devono essere necessari per perseguire uno scopo lecito. Normalmente uno scopo lecito è rappresentato dalla necessità di far valere o difendere un diritto. Si pensi ad esempio ad un controllo GPS, quindi un controllo che generalmente è considerato ammesso. Ma se lo scopo del controllo GPS è curiosare e interferire nella vita privata di una persona che rifiuta delle attenzioni sentimentali, è evidente che siamo di fronte ad una finalità illecita: in questi casi qualsiasi controllo nascosto diventa biasimevole e lesivo della privacy, aprendo la strada a conseguenze sanzionatorie e a richieste di risarcimento dei danni. Ben diverso è un controllo GPS necessario per verificare concreti sospetti relativi all’uso di droghe da parte di figli minori, tradimenti di coppia, ludopatie o doppie vite familiari: in questi casi il controllo GPS serve a perseguire uno scopo lecito (nello specifico la necessità di far valere o difendere diritti come la tutela della dignità, della salute, della famiglia, del tenore di vita o del patrimonio). Sono casi in cui non è ipotizzabile nessuna lesione della privacy, salvo evidenti abusi connessi a quanto riportato nel prossimo paragrafo "Proporzionalità e continenza".
- PROPORZIONALITA' E CONTINENZA
Terminiamo dicendo che le indagini non devono essere necessariamente finalizzate ad esibire le informazioni raccolte in tribunale (non è un obbligo ma una scelta che dipende da fatti e circostanze). In ogni caso non bisogna rendere pubbliche le informazioni raccolte (es. nei social o negli ambienti di lavoro) e bisogna gestirle con discrezione per non ledere la privacy o la reputazione delle persone interessate.
I riferimenti pubblicati in questa pagina sono generici. Si raccomanda di sentire il parere di un legale di fiducia per ogni necessità specifica.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: pedinare qualcuno è reato?
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando un pedinamento può far scattare il reato di molestie?
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: nascondere un GPS in un autoveicolo è reato?
- Studio legale Corsinovi: nascondere una microspia audio in un autoveicolo è reato?
- Avv. d'Isa: il coniuge che pedina l'altro non commette reato di esercizio abusivo di investigazioni private.
- La Legge per Tutti Avv. Acquaviva: quando è ammesso videoriprendere qualcuno di nascosto?
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quando è ammesso registrare una conversazione di nascosto?
- La Legge per Tutti Avv. Greco: cosa si intende per privata dimora?
- Avv. Ramelli: nascondere microspie in una privata dimora e allontanarsi è sempre reato.
- La Legge per Tutti Avv. Greco: quali sono i dati personali altrui da non divulgare pubblicamente?
- Altalex Avv. Marani: una microspia all'interno di un autoveicolo non è intercettazione telefonica.
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