Un investigatore privato può compiere delle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino. L'investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre l'investigatore privato può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo e svolgere altre attività che, di per sè, non concretizzerebbero ipotesi di reato anche se fossero compiute da un normale cittadino (fonte La Legge per Tutti ). Quindi qual'è la differenza giuridica fra l'investigatore privato e il normale cittadino? La differenza sta nel fatto che l’investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS e DM 269/2010 (emendato con DM 56/2015), è autorizz
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