L'investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo. Mentre l'investigatore privato può pedinare e appostarsi in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, accedere ad ambienti privati con il consenso del titolare del luogo e svolgere altre attività che, di per sè, non concretizzerebbero ipotesi di reato anche se fossero compiute da un normale cittadino. Fonte La Legge per Tutti . In sintesi un investigatore privato può compiere delle attività che sarebbero lecite anche se fossero compiute da un normale cittadino. Quindi quali sono le differenze giuridiche fra un investigatore privato e un normale cittadino? La principale differenza giuridica sta nel fatto che un investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS e DM 269/2010, è aut
Dal 1998 sorveglianza elettronica e tecnologie per indagini private