Gli investigatori privati non possono svolgere quelle attività svolte dagli organi di polizia giudiziaria nel compimento di un’indagine. Un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, violare sistemi informatici, proteggere l'incolumità fisica di chi si sente minacciato, svolgere attività di pubblica sicurezza, limitare le libertà personali. Mentre un investigatore privato può pedinare in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, effettuare sopralluoghi con il consenso del titolare del luogo. In pratica un investigatore privato può compiere attività che sarebbero lecite anche se venissero compiute da un normale cittadino. La differenza sostanziale rispetto ad un normale cittadino sta nel fatto che l’investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal P
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