Gli investigatori privati non possono svolgere quelle attività svolte dagli organi di polizia giudiziaria nel compimento di un’indagine.
Un investigatore privato non può perquisire persone e luoghi, accedere ad ambienti privati senza il consenso del titolare del luogo, intercettare comunicazioni riservate, acquisire dati coperti da privacy, violare sistemi informatici, proteggere l'incolumità fisica di chi si sente minacciato, svolgere attività di pubblica sicurezza, limitare le libertà personali. Mentre un investigatore privato può pedinare in luogo pubblico, scattare foto in luogo pubblico, raccogliere informazioni da banche dati pubbliche, effettuare sopralluoghi con il consenso del titolare del luogo.
In pratica un investigatore privato può compiere attività che sarebbero lecite anche se venissero compiute da un normale cittadino.
La differenza sostanziale rispetto ad un normale cittadino sta nel fatto che l’investigatore privato, in virtù della licenza rilasciata dal Prefetto ex art. 134 TULPS e DM 269/2010 (emendato con DM 56/2015), è autorizzato a svolgere delle indagini in forma professionale, sistematicamente e per conto di terzi dietro pagamento di un compenso.
Considerata la varietà dei bisogni dei clienti, può capitare che le agenzie investigative rifiutino determinati incarichi. Quasi sempre sono rifiuti giustificati perchè il mandato di indagine ad un'agenzia investigativa deve essere centrato su uno scopo lecito, cioè sulla necessità di far valere o difendere un interesse legittimo. E deve essere attuabile senza infrangere nessuna legge. Ad es. è uno scopo lecito voler scoprire se un proprio dipendente ruba in azienda. Mentre non è uno scopo lecito voler scoprire quale nuovo prodotto sta progettando segretamente un concorrente aziendale.
Da segnalare inoltre che i mandati alle agenzie investigative, che normalmente prevedono una durata e una scadenza, devono essere pagati a prescindere dai risultati delle indagini. Si tratta di un aspetto ovvio e assolutamente legittimo, ma incompatibile con indagini su questioni che si verificano saltuariamente e imprevedibilmente: in questi casi sarebbero necessari infatti dei lunghi controlli con costi insostenibili.
Il lavoro dell'investigatore privato è assolutamente legale. Non è possibile denunciare un investigatore privato perchè, agendo con un regolare mandato, ha raccolto delle informazioni per uno scopo lecito e senza infrangere nessuna legge. Un investigatore privato, al pari di un normale cittadino, può essere denunciato solo se ha svolto delle attività in contrasto con la legge. A differenza di un normale cittadino, un investigatore privato è soggetto anche alle aggravanti specifiche previste in alcuni articoli del Codice Penale (es. ultima parte dell'art. 615bis). Infine un investigatore privato è un professionista che lavora per conto di terzi, quindi è soggetto alle norme europee GDPR (General Data Protection Regulation) sulla privacy dei dati personali. Il GDPR non è invece applicabile ai normali cittadini quando trattano informazioni e dati altrui in ambito domestico o comunque per questioni strettamente private e personali.