Le microspie audio nascoste all'interno di autoveicoli rappresentano una violazione della privacy art. 615bis?
E' probabilmente il dubbio più discusso quando si tratta di indagini private: nascondere una microspia audio all'interno di un veicolo è violazione della privacy in privata dimora ex art. 615bis?
In passato la Cassazione ha statuito varie volte che l'abitacolo di un autoveicolo non era una privata dimora ex art. 615bis. Salvo camper, roulotte o cuccette di camion se erano chiaramente usati come privata dimora. Quindi, se venivano rinvenute delle microspie all'interno di autoveicoli, l'art. 615bis veniva escluso (es. sentenze 10095/2001, 12042/2008, 4926/2009, 28251/2009, 45512/2014). Questo all'atto pratico generava un'assoluzione. Ma dopo i chiarimenti sul concetto di privata dimora introdotti dalla sentenza 31345/2017, sembrava essere iniziata un'inversione di marcia. Ad es. nella sentenza 33499/2019 della Cassazione (punto 2.2 motivazioni che però non ha generato condanne), nella sentenza del Tribunale di Napoli sez. II 2885/2017 e nella sentenza del Tribunale di Catania sez. III 466/2018 l'autoveicolo è stato considerato privata dimora ex art. 615bis.
Tuttavia nella recentissima sentenza 3446/2024 la Cassazione ha statuito per l'ennesima volta che nascondere una microspia audio nell'abitacolo di un autoveicolo non configura il reato previsto dall'art. 615bis. Questo perchè l'autoveicolo non può essere considerato un luogo di privata dimora. L'art. 615bis è infatti applicabile solo nelle private dimore e luoghi assimilati. Escludendo l'art. 615bis, nel nostro Codice Penale non ci sono altri articoli che consentano di perseguire questo tipo di intercettazione.